Le elezioni per il rinnovo dell’Ordine dei giornalisti dovranno tenersi entro il 30 settembre. Lo dispone il decreto legge “Aprile”, approvato il 31 marzo, con il quale è stato assegnato all’Ordine un termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della norma, ma soltanto per adeguare i sistemi e consentire lo svolgimento delle procedure elettorali anche con modalità telematica. La norma mette fine (almeno si spera) al balletto cominciato un anno fa, quando prendendo a pretesto la pandemia da Covid-19, il presidente del Cnog fece gioco di sponda con i presidenti di Campania e Lombardia per rinviare le elezioni. Si disse che i giornalisti non potevano votare causa Covid.
Peccato, però, che in quello stesso periodo tutti gli italiani furono chiamati alle urne per il referendum costituzionale e alcuni milioni votarono anche per le regionali e le amministrative. Adesso il governo fissa un punto fermo. Nonostante le manovre del partito di chi pensava di abolire le elezioni o di poter ottenere un rinvio di altri dodici mesi, il processo elettorale dovrà concludersi entro il 30 settembre. La perentorietà della norma, che lascia intravvedere l’uso dei poteri sostitutivi da parte del governo in caso di inadempienza, dovrà però scontrarsi con i tentativi di inventarsi qualcos’altro per far slittare ulteriormente il voto. #ControCorrente continuerà a battersi per permettere ai giornalisti italiani di esercitare il diritto di voto, contrastando in ogni sede chi, ricorrendo a pretesti ridicoli, vuole loro impedirlo. Questo il testo della norma inserita nel decreto Aprile:
Art. 7
Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69
1. Il consiglio nazionale dell’ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.